L’Associazione Fibrosi Cistica Alto Adige è un’associazione di volontariato fondata nel 1988 da genitori di bambini affetti da fibrosi cistica. Il nostro obiettivo è quello di favorire la ricerca, potenziare e rendere più adeguati i servizi che si fanno carico della diagnosi e dell’assistenza dei nostri pazienti, di sensibilizzare l’opinione pubblica parlando di questa malattia per farla conoscere e per spiegare cosa si possa e sia necessario fare per combatterla. L’Associazione Fibrosi Cistica Alto Adige adempie pertanto, quale associazione volontaria, ad importanti compiti per l’aiuto di bambini, ragazzi ed adulti affetti da FC.
L'associazione
Perché c’è bisogno dell’associazione fibrosi cistica alto adige?
Fibrosi Cistica-Alto Adige ODV
1. Nome e Sede
1.1 Nome: Associazione Fibrosi Cistica-Alto Adige ODV
1.1.1 A seguito del passaggio di transizione al nuovo registro unico nazionale degli enti del 3. Settore si aggiunge alla denominazione l’acronimo ODV.
1.2 Sede: Via Galileo Galilei, 4/A – 39100 Bolzano.
L’eventuale cambiamento della sede viene deliberato dall’assemblea.
2. Scopo dell´Associazione:
L‘associazione Fibrosi Cistica Alto Adige, qui di seguito anche “associazione” è un`associazione autonoma, a scopo sociale e carattere volontario con ambito operativo limitato alla Provincia Autonoma di Bolzano.
Le attività dell’associazione vengono svolte principalmente dai membri dell’associazione.
I servizi dei membri sono forniti su base volontaria.
Le funzioni dell’associazione devono esser svolte a titolo onorifico.
L’obiettivo è quello di favorire la ricerca, potenziare e rendere più adeguati i servizi che si fanno carico della diagnosi e dell`assistenza dei pazienti. Inoltre di sensibilizzare l`opinione pubblica parlando di questa malattia per farla conoscere e per spiegare quali terapie possono essere applicate.
L`Associazione Fibrosi Cistica Alto Adige adempie pertanto quale associazione volontaria ad importanti compiti per l`aiuto di bambini, ragazzi ed adulti affetti da FC.
L’Associazione Fibrosi Cistica Alto Adige esclude ogni scopo di lucro.
L’associazione svolge le seguenti attività di cui all’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017:
a) interventi e prestazioni sanitarie;
b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato articolo.
Su deliberazione dell‘assemblea dei soci, l‘associazione può inoltre esercitare attività diverse, purchè siano secondarie e strumentali rispetto alle attività come sopra definite
3. Soci
L`associazione è aperta a tutte le persone fisiche che concordano con lo scopo associativo. L`ammissione dei soci avviene su domanda scritta diretta al Consiglio Direttivo che può accettarle e rigettarle dandone motivazione.
In caso di rigetto della domanda, il richiedente può presentare ricorso all‘assemblea, che decide nella sua prima riunione utile.
La qualifica di socio viene meno per morte, dimissioni o delibera di esclusione. Le dimissioni sono rassegnabili in ogni momento per iscritto nei confronti del Consiglio Direttivo. L´assemblea generale può deliberare l`esclusione di un socio per violazione dello statuto, di eventuali disposizioni attuattive, di delibere dell`associazione o dei suoi organi o per grave violazione dei doveri associativi. Il mancato pagamento del contributo associativo entro l´ultimo giorno del terzo mese di ciascun esercizio sociale comporta automaticamente l‘esclusione.
4. Diritti e doveri dei soci
I soci hanno diritto di partecipare attivamente a tutte le manifestazioni dell´associazione, di fruire di tutte le facilitazioni dell`associazione in modo conforme alle direttive ed agli scopi nonché, di partecipare alle determinazioni dell´associazione sfruttando il loro diritto al voto attivo e passivo, per cui solo i membri maggiorenni hanno diritto a candidarsi alle elezioni.
Ogni membro ha diritto di voto all’Assemblea Generale.
I soci si obbligano al pagamento della quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo e alla collaborazione diretta al raggiungimento degli scopi associativi. In particolare si atterranno allo statuto, ad eventuali disposizioni attuattive nonchè a delibere dell`associazione e degli organi.
Ogni socio ha il diritto di consultare i libri di cui all‘art. 15 del D.Lgs. 117/2017 presso la sede sociale.
La richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione deve esser seguita da un preavviso di almeno cinque giorni.
5. Assemblea
Tutti i soci formano nel loro insieme l`assemblea. Questa viene convocata almeno una volta all´anno mediante invito scritto di data, ora ed ordine del giorno presso la sede dell`associazione.
L`assemblea assume le decisioni fondamentali relative ai compiti ed agli scopi dell`associazione, ed in particolare in relazione a:
- Elezione e revoca del Consiglio Direttivo
- Elezione del/la Presidente e del/la sua/o sostituto/a
- Elezione e revoca dei revisori dei conti
- Approvazione del bilancio
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti
- Delibera sull’esclusione degli associati
- Determinazione del programma di attivitá
- Approvazione del regolamento dei lavori assembleari
- Modifiche dello statuto
- Scioglimento sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o la scissione dell’associazione
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Tutti i soci che sono iscritti nel libro soci e che hanno pagato la quota associativa annuale hanno diritto di voto.
Ogni socio può ricevere la delega da altri tre membri.
6. Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 7 soci dell`associazione.
Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono convocate periodicamente dal Presidente o dal Vice Presidente almeno due volte all’anno.
Il consiglio direttivo ha la possibilità di cooptare nel consiglio direttivo fino a 3 membri aggiuntivi con funzione consultiva, che però non hanno diritto di voto nel Consiglio esecutivo.
Al Consiglio Direttivo incombono tutte le spettanze che non competono ad altri organi, così ad esempio:
- La gestione dell`associazione;
- L`ammissione e l`esclusione di soci
- La redazione dell`ordine del giorno per l`assemblea;
- La redazione di rendiconti economici –finanziari e del bilancio annuale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
- esecuzione delle delibere dell`assemblea
- La formazione, costituzione e risoluzione di organi interni con funzioni consultive o amministrative
- La pianificazione e l`esecuzione di manifestazioni ed azioni
- La pianificazione e la realizzazione di corsi, seminari rispettivamente offerte di formazione.
7. Presidente e sostituto/a
La/Il Presidente è socio dell’associazione ed al contempo suo/sua legale rappresentante rappresentando l`associazione verso l`esterno. Presiede sia il Consiglio Direttivo che l`assemblea. In sua assenza o impedimento i compiti del/la Presidente sono assunti dal/la sostituto/a.
8. Revisori dei conti
L‘assemblea deve nominare un organo di controllo composto da due revisori dei Conti.
I revisori dei conti non fanno parte nè del consiglio Direttivo nè sono Presidente o sostituta/o.
Spetta a loro il controllo della gestione finanziaria nonchè il controllo dell`attività del Consiglio Direttivo e del/la Presidente in materia finanziaria. Inoltre vigilano sulla corretta osservanza delle disposizioni statutarie. Rendono la loro relazione all`assemblea relativamente alla loro attività.
9. Disposizioni procedimentali
Salve diverse disposizioni in merito all`assemblea ed al Consiglio Direttivo si applicano le seguenti disposizioni
9.1. Convocazione straordinaria
La/il Presidente convoca gli organi in via straordinaria entro 30 giorni se ciò è richiesto da almeno 1/10 dei membri di ciascun organo per iscritto e con indicazione delle motivazioni.
9.2 Maggioranze
In prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei soci con diritto di voto, in seconda convocazione le delibere possono essere votate indipendentemente dal numero dei presenti.
Ai membri del Consiglio Direttivo al/la Presidente ed al/la sostituto/a non spetta il diritto di voto nelle delibere inerenti il bilancio consuntivo nonchè la loro eventuale responsabilità.
Modifiche dell`atto costitutivo e dello statuto necessitano, anche in seconda convocazione, di una maggioranza qualificata di due terzi dei soci, lo scioglimento dell`associazione, anche in seconda convocazione, di tre quarti dei soci.
9.3 Elezioni
L`elezione dei membri degli organi avviene per iscritto ed a voto segreto, In caso di parità di voti si effettua un ballottaggio tra le persone che hanno ottenuto più voti. Tutti i membri dei diversi organi sono immediatamente rieleggibili.
9.4 Durata in carica e sostituzioni
Tutti i membri degli organi restano in carica per 3 anni ed in ogni caso fino alla loro sostituzione tramite l`assemblea generale. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento i membri degli organi vengono sostituiti mediante elezione da chi di dovere; i neoeletti restano in carica per il residuo lasso di tempo previsto a favore dei loro predecessori
10. Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili, nonchè dai contributi pubblici, donazioni, quote sociali e dai ricavi dall`attività dell`associazione. Tutti i mezzi sono destinati esclusivamente al raggiungimento dei fini associativi.
11. Esercizio sociale
L`esercizio sociale coincide con l`anno solare.
12. Assenza di scopi di lucro e carattere di volontariato
L`associazione opera senza fini di lucro e serve esclusivamente ed immediatamente a fini di volontariato. Tutti i soci ed i membri degli organi svolgono le loro prestazioni gratuitamente. E` ammesso il rimborso di spese vive.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore delle attività che rientrano fra gli scopi dell’associazione. E` fatto divieto di distribuire eventuali eccedenze di bilancio anche indirettamente tra i soci ed è pure vietato distribuire il patrimonio dell`associazione o parte dello stesso in caso di dimissioni, scioglimento dell`associazione o per qualsiasi altra causa.
13. Scioglimento dell`associazione
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento dell`associazione il patrimonio della stessa deve essere devoluto ad altre organizzazioni del terzo settore nel rispetto delle vigenti disposizioni. La destinazione concreta dei mezzi è decisa dall`assemblea.
14. Norme finali
Per tutto quanto non specificatamente previsto dallo statuto si applicano le norme previste dagli art. 14 ss. Del Codice civile e dal Codice del terzo settore e in particolare quelle che riguardano le organizzazioni di volontariato.